Art. 19

Relazioni

In vigore dal 16 mar 2026
Relazioni Gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura di aiuto; b) una relazione annuale di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (33), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente a ciascun anno intero o a ciascuna porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.
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Relazioni (Art. 19 Regolamento (UE) 2026/562) — Testo vigente | Portale Normativo