Art. 19
Relazioni
In vigore dal 16 mar 2026
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
a)
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura di aiuto;
b)
una relazione annuale di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (33), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente a ciascun anno intero o a ciascuna porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:562:oj#art-19