Art. 18
Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria
In vigore dal 16 mar 2026
Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti asseritamente esentati dall’obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni di cui ai capi I e II, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, siano notificate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da alcune autorità dello Stato membro interessato.
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