Art. 16

Aiuti per l’interoperabilità

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per l’interoperabilità 1.   I regimi di aiuti agli investimenti a sostegno degli investimenti a favore di attivi che contribuiscono a garantire un flusso ininterrotto di traffico tra reti nazionali o tra modi di trasporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Gli aiuti devono essere concessi ai proprietari di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne, agli operatori dei trasporti e agli organizzatori dei trasporti al fine di effettuare gli investimenti di cui al paragrafo 3 nei settori del trasporto terrestre sostenibile. 3.   Sono ammissibili i progetti di investimento seguenti: a) il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (FRMCS), anche abbinato al sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie Global System for Mobile Communications – Rail, GSM-R), e il funzionamento automatico dei treni (ATO) nel contesto del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), come descritto nel diritto derivato dell’Unione (28); b) l’accoppiamento automatico digitale (Digital Automatic Coupling, DAC) (29); c) le apparecchiature del sistema GSM-R a sé stanti; d) l’adeguamento del materiale rotabile ai diversi sistemi elettrici; e) l’adeguamento del materiale rotabile a scartamenti diversi; f) l’adeguamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione interna al fine di servire porti marittimi e delle imbarcazioni marittime al fine di servire porti interni; g) l’adeguamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione interna all’evoluzione delle condizioni di navigabilità, comprese le condizioni di basso livello dell’acqua; h) l’automazione del materiale rotabile e delle imbarcazioni destinate alla navigazione interna; i) l’adeguamento dei veicoli al trasporto di unità di carico intermodali; j) le tecnologie essenziali necessarie per attuare i servizi d’informazione fluviale (River information services, RIS), quali l’ambiente RIS europeo, il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna, gli avvisi ai naviganti, il sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS) interno e la segnalazione elettronica internazionale (Electronic Reporting International, ERI); k) le applicazioni telematiche per il trasporto merci e altro software per il trasporto merci nella misura in cui contribuiscano a garantire un flusso ininterrotto di traffico tra i diversi modi di trasporto, in particolare sistemi multimodali di identificazione, tracciabilità e rintracciabilità, e piattaforme intermodali per lo scambio di dati, ad eccezione degli investimenti a favore di applicazioni per i servizi passeggeri, quali i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione e di pagamento per i passeggeri, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni passeggeri e con altri modi di trasporto passeggeri. 4.   I costi ammissibili sono tutti i costi necessari per l’attuazione dei progetti di investimento di cui al paragrafo 3. Tra tali costi figurano i costi necessari per l’acquisto e l’installazione delle tecnologie pertinenti, i costi di gestione del progetto e i costi di consegna. Sono ammissibili anche i costi relativi a studi, prove e approvazione e agli impianti pilota e prototipo per l’attuazione delle tecnologie pertinenti del livello di maturità tecnologica 9 (30). I costi di manutenzione non sono ammissibili. Gli attivi finanziati tramite gli aiuti possono essere nuovi o usati. Per quanto concerne gli investimenti a favore dell’interoperabilità relativi all’ERTMS, i costi relativi all’integrazione delle funzioni del sistema globale europeo di navigazione satellitare (European Global Navigation Satellite System, EGNSS) all’interno dell’ERTMS sono ammissibili. Sono ammissibili al sostegno anche i costi relativi alle apparecchiature del sistema GSM-R abbinate ad apparecchiature del sistema FRMCS. I costi relativi agli investimenti in apparecchiature GSM-R a sé stanti sono ammissibili al sostegno solo se sostenuti fino al 31 dicembre 2031. 5.   L’intensità di aiuto non deve superare: a) il 90 % dei costi ammissibili per i progetti di investimento di cui al paragrafo 3, lettere a) e b); b) il 50 % dei costi ammissibili per i progetti di investimento di cui al paragrafo 3, lettere da c) a k). 6.   Per quanto concerne gli investimenti a favore dell’interoperabilità in veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne o in un’unità di carico intermodale o gru a bordo di navi il cui acquisto è programmato, i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti netti per l’interoperabilità, a condizione che tali costi non siano già coperti da altre forme di aiuto, in particolare dagli aiuti di cui agli . I sovraccosti netti per l’interoperabilità sono calcolati come differenza tra, da un lato, il costo totale di acquisto del veicolo per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne o dell’unità di carico intermodale o della gru a bordo di navi, la cui acquisizione è programmata e che sono attrezzati per mezzo di tali investimenti e, dall’altro, il costo totale di acquisto dello stesso veicolo o della stessa unità di carico intermodale o gru a bordo di navi o di un veicolo, un’unità di carico o un attivo analogo in assenza di investimenti a favore dell’interoperabilità nello scenario controfattuale. 7.   Per almeno cinque anni dopo la concessione dell’aiuto, gli accordi contrattuali per la cessione o l’utilizzo a titolo oneroso (come nel caso del leasing) di attivi finanziati con aiuti all’interoperabilità devono comprendere una clausola attestante che l’investimento che contribuisce all’interoperabilità dell’attivo in questione è stato finanziato con aiuti di Stato. Gli accordi contrattuali devono inoltre specificare gli obblighi corrispondenti di cui al paragrafo 9, se del caso, e indicare l’importo dell’aiuto. 8.   L’investimento deve essere realizzato e completato almeno un anno prima della data alla quale l’investimento sovvenzionato diventa obbligatorio a livello dell’Unione. 9.   Le unità di materiale rotabile che beneficiano dell’investimento sovvenzionato devono mantenere un’immatricolazione in stato di validità, comprovata dal codice 00 quale definito all’appendice 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione (31), nel registro europeo dei veicoli per almeno cinque anni dopo l’attuazione dell’investimento.
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Aiuti per l’interoperabilità (Art. 16 Regolamento (UE) 2026/562) — Testo vigente | Portale Normativo