Art. 17
Aiuti per l’adeguamento tecnico e l’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile
In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per l’adeguamento tecnico e l’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile
1. I regimi di aiuti agli investimenti per investimenti a favore di attivi che contribuiscono all’ammodernamento tecnico e all’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti devono essere concessi ai proprietari di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne, agli operatori dei trasporti e agli organizzatori dei trasporti al fine di effettuare gli investimenti di cui al paragrafo 3 nei settori del trasporto terrestre sostenibile.
3. Sono ammissibili i progetti di investimento seguenti:
a)
ammodernamento o ristrutturazione del materiale rotabile;
b)
ammodernamento o ristrutturazione di navi destinate alla navigazione interna, ad esempio per migliorare l’idrodinamica e l’efficienza;
c)
ammodernamento o ristrutturazione delle attrezzature per il trasporto multimodale sostenibile;
d)
adeguamento tecnico del materiale rotabile e di imbarcazioni per la navigazione interna al trasporto di tipi nuovi di merci;
e)
applicazioni telematiche per il trasporto merci e altro software per il trasporto merci nel settore ferroviario e in quello delle vie navigabili interne che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’, quali i sistemi che forniscono informazioni esclusivamente nell’ambito di un modo di trasporto o i sistemi digitali di prenotazione e pagamento che non contribuiscono a garantire un flusso ininterrotto di traffico, ad eccezione degli investimenti a favore di applicazioni per i servizi passeggeri, quali i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione e di pagamento per i passeggeri, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni passeggeri e con altri modi di trasporto passeggeri;
f)
software per le previsioni di traffico (orario stimato di partenza/orario stimato di arrivo) e software di ottimizzazione dei percorsi;
g)
sistemi digitali che monitorano l’orario di lavoro e i periodi di riposo nelle operazioni di trasporto ferroviario.
4. I costi ammissibili sono tutti i costi necessari per l’attuazione degli investimenti. Tra tali costi possono figurare, in particolare, i costi necessari per l’acquisto e l’installazione della tecnologia pertinente, i costi relativi ad ammodernamenti di una tecnologia installata esistente, i costi di gestione del progetto e i costi di consegna. Sono ammissibili anche i costi relativi a studi, prove e approvazione e agli impianti pilota e prototipo per l’attuazione delle tecnologie pertinenti del livello di maturità tecnologica 9 (32). I costi di manutenzione non sono ammissibili. Gli attivi finanziati tramite gli aiuti possono essere nuovi o usati.
5. L’intensità di aiuto non deve superare il 30 % dei costi ammissibili.
6. Per quanto concerne gli investimenti in veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne o in attrezzature per il trasporto multimodale sostenibile il cui acquisto è programmato, i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti netti per l’adeguamento tecnico e la modernizzazione, a condizione che tali costi non siano già coperti da altre forme di aiuto, in particolare dagli aiuti di cui agli . I sovraccosti netti per l’adeguamento tecnico e la modernizzazione devono essere calcolati come differenza tra, da un lato, il costo totale di acquisto del veicolo per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne o delle attrezzature per il trasporto multimodale sostenibile il cui acquisto è programmato e dispone di tali investimenti e, dall’altro, il costo totale di acquisto dello stesso attivo o di un attivo analogo che richiede l’adeguamento tecnico e la modernizzazione nello scenario controfattuale.
7. Per almeno cinque anni dopo la concessione dell’aiuto, gli accordi contrattuali per la cessione o l’utilizzo a titolo oneroso di attivi finanziati con aiuti per l’adeguamento tecnico e la modernizzazione di veicoli ed attrezzature per il trasporto multimodale sostenibile devono comprendere una clausola attestante che l’adeguamento o la modernizzazione dell’attivo in questione è stato finanziato o stata finanziata con aiuti di Stato.
8. L’investimento deve essere realizzato e completato almeno un anno prima della data alla quale l’investimento sovvenzionato diventa obbligatorio a livello dell’Unione.
Storico versioni
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