Art. 15
Aiuti per l’acquisto di unità di carico intermodali o gru a bordo di navi
In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per l’acquisto di unità di carico intermodali o gru a bordo di navi
1. I regimi di aiuti agli investimenti per l’acquisto, come attivi nuovi o usati, di unità di carico intermodali o di gru a bordo di navi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.
2. Gli aiuti devono essere concessi alle imprese che acquistano unità di carico intermodali e gru a bordo di navi.
3. Sono ammissibili i seguenti costi.
a)
Per le unità di carico intermodali: la differenza di costo tra le unità di trasporto utilizzate esclusivamente per il trasporto su strada e le unità di carico intermodali che possono essere trasbordate ai fini di un trasporto multimodale sostenibile.
b)
Per le gru a bordo di navi: l’intero prezzo di acquisto.
4. I costi ammissibili comprendono studi di fattibilità nonché spese di programmazione e installazione.
5. L’importo dell’aiuto non deve superare un’intensità di aiuto pari al 40 % dei costi ammissibili nella situazione di cui al paragrafo 3, lettera a), e al 20 % dei costi ammissibili nella situazione di cui al paragrafo 3, lettera b).
Storico versioni
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