Art. 13

Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di diramazioni private

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di diramazioni private 1.   I regimi di aiuti per la costruzione, l’ammodernamento o il rinnovo (compresa la sostituzione) di diramazioni private sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti devono essere concessi al proprietario o all’operatore di una diramazione privata che costruisce, ammoderna o rinnova una diramazione privata. 3.   I costi ammissibili sono i costi d’investimento in tutti gli attivi direttamente connessi alla costruzione, alla ristrutturazione o al rinnovo della diramazione privata. Sono ammissibili anche gli studi di fattibilità e topologici e le spese di programmazione e installazione. Sono ammissibili anche i costi delle piattaforme di carico/scarico e delle attrezzature necessarie alle operazioni ferroviarie nelle diramazioni private, a condizione che tali piattaforme e attrezzature siano acquistate per il carico e lo scarico di treni nelle diramazioni private. 4.   L’aiuto non deve superare l’importo inferiore tra le soglie seguenti: a) la differenza tra i costi ammissibili e la somma del risultato operativo attualizzato dell’investimento nel corso della sua vita economica e del valore finale attualizzato di tale investimento (valore residuo alla fine della vita economica dell’investimento). Il risultato operativo attualizzato e il valore finale sono dedotti dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o ex post, mediante un meccanismo di recupero. L’importo dell’aiuto può anche consentire di realizzare un utile ragionevole. L’utile ragionevole è rappresentato dall’utile tipicamente ottenuto nel settore e nel tipo di progetto interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base; b) il 50 % dei costi ammissibili. 5.   In deroga al paragrafo 4, gli aiuti che non superano 2,5 milioni di EUR per progetto devono essere concessi fino a un’intensità massima del 50 % dei costi ammissibili.
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