Art. 12

Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario unimodale e multimodale e impianti per vie navigabili interne

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario unimodale e multimodale e impianti per vie navigabili interne 1.   Gli aiuti alla costruzione, all’ammodernamento e al rinnovo (compresa la sostituzione) di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti devono essere concessi ai proprietari o agli operatori di un impianto di servizio ferroviario, di un impianto per vie navigabili interne o di un impianto di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne che costruiscono, ammodernano o rinnovano tale impianto sulla base di regimi, fatta eccezione per gli aiuti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di terminal ferroviari o per vie navigabili interne utilizzati per il trasporto delle merci, che possono essere concessi anche come aiuti ad hoc. Quando viene concesso un aiuto ad hoc, la domanda potenziale di capacità stimata ex ante, quanto meno a medio termine, deve superare la capacità combinata dell’impianto sovvenzionato e di altri impianti esistenti o già previsti che potrebbero ragionevolmente fungere da alternative all’impianto sovvenzionato. 3.   I costi ammissibili sono i costi d’investimento in attivi materiali (fissi e mobili) e immateriali direttamente connessi alla costruzione, alla ristrutturazione o al rinnovo dell’impianto pertinente. L’investimento comprende dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), attrezzature fisse (come i depositi e i terminal), le attrezzature utilizzate per la gestione degli impianti (come le gru) situati nell’impianto e le apparecchiature informatiche e digitali e i software collegati al trasporto. Sono ammissibili anche i costi derivanti da studi topologici e di fattibilità nonché le spese di programmazione e installazione. 4.   I costi relativi ad attività diverse dai trasporti non sono ammissibili. 5.   L’aiuto non deve superare l’importo inferiore tra le soglie seguenti: a) la differenza tra i costi ammissibili e la somma del risultato operativo attualizzato dell’investimento nel corso della sua vita economica e del valore finale attualizzato di tale investimento (valore residuo alla fine della vita economica dell’investimento). Il risultato operativo attualizzato comprende anche gli utili netti incrementali di esercizio generati da attività diverse dai trasporti connesse alle attività di trasporto da svolgere presso l’impianto interessato (quali la locazione di spazi commerciali situati presso l’impianto). Il risultato operativo attualizzato e il valore finale sono dedotti dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o ex post, mediante un meccanismo di recupero. L’importo dell’aiuto può anche consentire di realizzare un utile ragionevole. L’utile ragionevole è rappresentato dall’utile tipicamente ottenuto nel settore e nel tipo di progetto interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base; b) il 50 % dei costi ammissibili. 6.   In deroga al paragrafo 5, gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR per progetto devono essere concessi fino a un’intensità massima del 50 % dei costi ammissibili. 7.   L’intensità di aiuto può essere aumentata fino a 10 punti percentuali per gli impianti situati lungo la rete TEN-T. 8.   L’accesso all’impianto sovvenzionato deve essere aperto, trasparente e non discriminatorio e deve essere garantito per tutti gli utenti interessati, in linea con la legislazione settoriale, compresa la direttiva 2012/34/UE. 9.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l’ammodernamento, la gestione o la locazione di un impianto sovvenzionato deve essere assegnata/o in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 10.   Se il proprietario, l’operatore e qualsiasi utente finale previsto dell’impianto sovvenzionato fanno parte della medesima impresa o sono imprese collegate ai sensi dell’allegato I, l’esercizio dell’impianto deve essere aggiudicato sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria alla quale le eventuali imprese collegate sono autorizzate a partecipare. Il presente paragrafo non si applica agli aiuti per l’ammodernamento degli impianti di servizio ferroviario, degli impianti per vie navigabili interne e degli impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne, se i costi di investimento dell’ammodernamento su un periodo di almeno cinque anni non superano il 10 % del valore dell’investimento iniziale.
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