Art. 11

Aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e lungo vie navigabili interne per il trasporto di merci

In vigore dal 16 mar 2026
Aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e lungo vie navigabili interne per il trasporto di merci 1.   I regimi di aiuti per l’avvio di nuovi collegamenti ferroviari commerciali per il trasporto di merci e di nuovi collegamenti commerciali lungo vie navigabili interne sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 93 del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   L’aiuto deve essere fornito agli operatori dei trasporti o agli organizzatori dei trasporti che raccolgono la domanda e organizzano operazioni di trasporto merci regolari tra terminal ferroviari o per vie navigabili interne al fine di avviare nuovi collegamenti commerciali di trasporto merci ferroviari e lungo vie navigabili interne. 3.   I costi ammissibili corrispondono alle perdite di esercizio sostenute per il collegamento in questione, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il beneficiario inizia a gestire il nuovo collegamento commerciale. 4.   Sono ammissibili anche i costi di esercizio relativi al potenziale avvio del nuovo collegamento e che lo precedono, come gli studi preparatori o di fattibilità. Se il nuovo collegamento commerciale è avviato, tali costi di esercizio sono inclusi nei costi ammissibili per il primo anno di esercizio del nuovo collegamento commerciale. Se il nuovo collegamento commerciale non è avviato, tali costi di esercizio sono considerati ammissibili per un periodo massimo di un anno dalla data in cui sono stati sostenuti per la prima volta. 5.   Ai fini del presente articolo per «perdite di esercizio» si intende la differenza negativa tra le entrate e i costi di esercizio sostenuti per il collegamento in questione, nonché i costi di esercizio per i lavori relativi all’avvio del nuovo collegamento commerciale e antecedenti tale avvio. I costi ammissibili imputati al nuovo collegamento commerciale riguardano tutti i costi di esercizio diretti sostenuti per l’esercizio del nuovo collegamento commerciale e un contributo adeguato ai costi di esercizio comuni tanto al nuovo collegamento commerciale quanto ad altre attività. Le entrate da prendere in considerazione comprendono tutte le entrate derivanti dal nuovo collegamento commerciale, compresi gli eventuali aiuti al funzionamento ricevuti per ridurre i costi esterni dei trasporti. 6.   L’intensità di aiuto non supera l’80 % dei costi ammissibili nel primo anno, il 70 % dei costi ammissibili nel secondo anno, il 60 % dei costi ammissibili nel terzo anno, il 50 % dei costi ammissibili nel quarto anno e il 40 % dei costi ammissibili nel quinto anno. 7.   L’aiuto può essere versato in anticipo solo se è versato annualmente, ossia all’inizio di ciascun periodo di un anno. Se l’aiuto è versato in anticipo, i costi ammissibili sono stimati ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli e sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. 8.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero per garantire che l’aiuto non superi l’intensità di aiuto consentita di cui al paragrafo 6.
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