Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 mar 2026
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell’. 2.   Gli aiuti che non soddisfano le condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica stabilito dal presente regolamento sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili adottati dalla Commissione. 3.   Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati dall’obbligo di notifica a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione per un periodo di sei mesi. Le norme stabilite nel presente regolamento possono continuare ad applicarsi, scaduto il periodo di validità dello stesso, agli aiuti concessi nell’ambito di fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2028-2034.
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