Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 mar 2026
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) regimi di aiuti al funzionamento volti a ridurre i costi esterni dei trasporti; b) regimi di aiuti al funzionamento per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali ferroviari e lungo vie navigabili interne per il trasporto di merci; c) regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne, comprese le sovrastrutture portuali, purché la sovrastruttura in questione sia situata in un impianto per vie navigabili interne o in un impianto di trasporto multimodale con un collegamento ferroviario o per vie navigabili interne; d) aiuti ad hoc agli investimenti e regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di terminal ferroviari o per vie navigabili interne utilizzati per il trasporto delle merci; e) regimi di aiuti agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di diramazioni private; f) regimi di aiuti agli investimenti per l’acquisto di veicoli per il trasporto ferroviario o per vie navigabili interne; g) regimi di aiuti agli investimenti per l’acquisto di unità di carico intermodali e gru a bordo di navi; h) regimi di aiuti agli investimenti per l’interoperabilità nei settori del trasporto terrestre sostenibile; i) regimi di aiuti agli investimenti per l’adeguamento e l’ammodernamento nei settori del trasporto terrestre sostenibile. 2.   Il presente regolamento non si applica ad alcuna delle categorie seguenti di aiuti: a) regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegale e incompatibile con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro; b) aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara illegali e incompatibili con il mercato interno aiuti concessi dallo stesso Stato membro; c) aiuti subordinati all’uso di beni nazionali rispetto a quelli d’importazione; d) aiuti alle imprese in difficoltà; e) misure di aiuto che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare: i) le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto; ii) gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; f) aiuti per le servitù di obblighi inerenti alla nozione di pubblico servizio nel settore del trasporto di passeggeri o merci; g) aiuti alle infrastrutture portuali e alle infrastrutture di accesso portuale valutati dalla Commissione direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato o contemplati dal regolamento (UE) n. 651/2014; h) regimi di aiuto di cui al capo II del presente regolamento, se rientrano nel campo di applicazione dell’, a decorrere dalla scadenza di sei mesi dopo la loro entrata in vigore o da una data successiva decisa dalla Commissione a norma dell’, primo paragrafo; i) eventuali modifiche dei regimi di cui al punto h) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.
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