Art. 4
Soglie di notifica
In vigore dal 16 mar 2026
Soglie di notifica
Il presente regolamento non si applica in caso di superamento delle soglie seguenti, espresse in termini di importi massimi di aiuto:
a)
per gli aiuti individuali al funzionamento per l’avvio di nuovi collegamenti commerciali concessi nel contesto di un regime: 15 milioni di EUR per collegamento;
b)
per gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel contesto di un regime per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di impianti di servizio ferroviario, impianti per vie navigabili interne e impianti di trasporto multimodale ferroviario o per vie navigabili interne: 30 milioni di EUR per progetto;
c)
aiuti ad hoc agli investimenti per la costruzione, l’ammodernamento e il rinnovo di terminal ferroviari o per vie navigabili interne utilizzati per il trasporto delle merci: 10 milioni di EUR per progetto;
d)
per gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel contesto di un regime per diramazioni private: 4 milioni di EUR per progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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