Art. 6

Effetto di incentivazione

In vigore dal 16 mar 2026
Effetto di incentivazione 1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell’impresa; b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell’attività; d) elenco dei costi del progetto o dell’attività; e) tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività. 3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario dichiara che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei risultati seguenti: a) un aumento significativo della portata del progetto o dell’attività; b) un aumento significativo dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività; c) un aumento significativo della rapidità di realizzazione del progetto o dell’attività. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: a) la misura introduce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto sovvenzionato o all’attività sovvenzionata, tranne nel caso dei regimi di aiuti subentrati a regimi precedenti, a condizione che il progetto o l’attività rientrasse già nell’ambito di applicazione dei regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. 5.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, si considera che gli aiuti volti a ridurre i costi esterni dei trasporti abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’.
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Effetto di incentivazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2026/562) — Testo vigente | Portale Normativo