Art. 143

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

In vigore dal 11 mar 2026
Dipartimento incaricato della tenuta del registro 1.   Oltre ai poteri ad esso conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d’annullamento. 2.   Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli.
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Dipartimento incaricato della tenuta del registro (Art. 143 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo