Art. 144

Divisioni d’annullamento

In vigore dal 11 mar 2026
Divisioni d’annullamento 1.   Le divisioni d’annullamento sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni o modelli dell’UE registrati. 2.   Una divisione d’annullamento è costituita da tre membri. Almeno uno dei membri deve avere formazione giuridica. 3.   Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro della divisione d’annullamento.
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