Art. 145

Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni adottate da un solo membro

In vigore dal 11 mar 2026
Conferimento di competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni adottate da un solo membro La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i tipi esatti di decisioni che devono essere adottate da un solo membro come previsto all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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