Art. 141
Competenza
In vigore dal 11 mar 2026
Competenza
Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:
a)
gli esaminatori;
b)
il dipartimento incaricato della tenuta del registro;
c)
le divisioni d’annullamento;
d)
le commissioni di ricorso.
Storico versioni
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