Art. 141 · Competenza

Art. 141

Competenza

In vigore dal 11 mar 2026
Competenza Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento: a) gli esaminatori; b) il dipartimento incaricato della tenuta del registro; c) le divisioni d’annullamento; d) le commissioni di ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-141