Art. 143 · Dipartimento incaricato della tenuta del registro

Art. 143

Dipartimento incaricato della tenuta del registro

In vigore dal 11 mar 2026
Dipartimento incaricato della tenuta del registro 1.   Oltre ai poteri ad esso conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d’annullamento. 2.   Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli.
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