Art. 143
Dipartimento incaricato della tenuta del registro
In vigore dal 11 mar 2026
Dipartimento incaricato della tenuta del registro
1. Oltre ai poteri ad esso conferiti dal regolamento (UE) 2017/1001, il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro a norma del presente regolamento e per le altre decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza degli esaminatori o di una divisione d’annullamento.
2. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è responsabile anche della tenuta dell’elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli.
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