Art. 16

Richieste di misure di indagine in relazione alle norme nazionali

In vigore dal 11 mar 2026
Richieste di misure di indagine in relazione alle norme nazionali 1.   Qualora uno Stato membro abbia stabilito periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni per determinati settori sulla base dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 e un altro Stato membro abbia fatto altrettanto, con conseguenti periodi di preavviso breve di uguale durata per gli stessi determinati settori, le autorità di contrasto di tali Stati membri possono convenire di avvalersi delle possibilità di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Analogamente, qualora uno Stato membro abbia mantenuto o adottato norme nazionali più rigorose, sulla base dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, e un altro Stato membro abbia fatto altrettanto, stabilendo norme nazionali altrettanto rigorose per le stesse dimensioni di operatori o gli stessi tipi di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto di tali Stati membri possono convenire di avvalersi delle possibilità di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Qualora l’autorità di contrasto richiedente si avvalga di una o di entrambe le opzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di adottare misure di indagine, senza indicare i motivi di tale rifiuto. In tali casi, l’ non si applica.
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Richieste di misure di indagine in relazione alle norme nazionali (Art. 16 Regolamento (UE) 2026/697) — Testo vigente | Portale Normativo