Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva (UE) 2019/633. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «autorità di contrasto»: l’autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633; 2) «autorità di contrasto richiedente»: l’autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca; 3) «autorità di contrasto interpellata»: l’autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca; 4) «pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge un fornitore e un acquirente quando il fornitore e l’acquirente sono stabiliti in due Stati membri diversi; 5) «pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge fornitori e acquirenti stabiliti in almeno tre Stati membri; 6) «decisione definitiva»: una decisione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2026/697) — Testo vigente | Portale Normativo