Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva (UE) 2019/633. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«autorità di contrasto»: l’autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;
2)
«autorità di contrasto richiedente»: l’autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
3)
«autorità di contrasto interpellata»: l’autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
4)
«pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge un fornitore e un acquirente quando il fornitore e l’acquirente sono stabiliti in due Stati membri diversi;
5)
«pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge fornitori e acquirenti stabiliti in almeno tre Stati membri;
6)
«decisione definitiva»: una decisione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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