Art. 4

Principio generale

In vigore dal 11 mar 2026
Principio generale Le autorità di contrasto cooperano tra loro al fine di prevenire o far cessare le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera che si verificano nel loro territorio.
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Principio generale (Art. 4 Regolamento (UE) 2026/697) — Testo vigente | Portale Normativo