Art. 6
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 11 mar 2026
Riservatezza delle informazioni
1. Ai fini del presente regolamento le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi informazioni e di utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento e in relazione alla questione per cui sono state raccolte dall’autorità di contrasto interpellata.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate dalle autorità di contrasto esclusivamente nel debito rispetto degli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica, compresa la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.
4. Nei casi in cui un denunciante richieda la tutela delle informazioni a norma dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633, l’autorità di contrasto che riceve la denuncia chiede il previo consenso del denunciante prima di fornire le informazioni protette a un’altra autorità di contrasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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