Art. 8
Richieste di misure di indagine
In vigore dal 11 mar 2026
Richieste di misure di indagine
1. Su richiesta e per conto dell’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata adotta misure di indagine, conformemente ai poteri di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 e conformemente al proprio diritto nazionale, al fine di stabilire se si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
2. Qualora un’autorità di contrasto interpellata eserciti i poteri di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 su richiesta e per conto dell’autorità di contrasto richiedente, i funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o nominati dall’autorità di contrasto richiedente, hanno la facoltà di accompagnare e assistere l’autorità di contrasto interpellata nell’esercizio dei suoi poteri, sotto la supervisione dei funzionari di quest’ultima e a condizione che l’autorità di contrasto richiedente abbia informato con anticipo l’autorità di contrasto interpellata della sua intenzione di partecipare.
3. L’autorità di contrasto interpellata informa senza ritardo l’autorità di contrasto richiedente circa i provvedimenti e le misure che ha adottato o che intende adottare a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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