Art. 18

Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore

In vigore dal 11 mar 2026
Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore 1.   Qualora vi sia il ragionevole sospetto che possa esistere una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, le autorità di contrasto interessate da tale presunta pratica avviano un’azione coordinata basata su un accordo tra di esse. L’avvio di tale azione coordinata è notificato senza ritardo alla Commissione. 2.   Le autorità di contrasto interessate dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un’autorità di contrasto che funge da coordinatore. Al fine di raggiungere un accordo sulla designazione del coordinatore, se necessario, la Commissione può facilitare le discussioni tra le autorità di contrasto interessate. Se tali autorità di contrasto non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo alla designazione, è l’autorità di contrasto che ha effettuato la segnalazione ai sensi dell’ che funge da coordinatore. 3.   Le autorità di contrasto interessate dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera conducono indagini sulla base delle informazioni a loro disposizione. Esse segnalano alle altre autorità di contrasto interessate i risultati di tali indagini, a norma dell’. 4.   Un’autorità di contrasto partecipa all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che detta autorità di contrasto è interessata dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera. 5.   Al fine di stabilire se un’autorità di contrasto è interessata da una presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, sono presi in considerazione tutti gli elementi e in particolare: a) gli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti; b) gli Stati membri in cui sono stabiliti i fornitori che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale.
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