Art. 15
Richieste di informazioni in relazione alle norme nazionali
In vigore dal 11 mar 2026
Richieste di informazioni in relazione alle norme nazionali
1. Spetta agli Stati membri decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui all’ del presente regolamento in relazione ai periodi di preavviso breve di una durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o alle norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’, paragrafo 1, di tale direttiva.
2. Se uno Stato membro decide in tal senso e un’autorità di contrasto richiedente si avvale di una o di entrambe le opzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto interpellata può fornire solo informazioni parziali o rifiutarsi di fornire informazioni. L’autorità di contrasto interpellata indica i motivi della risposta parziale o del rifiuto. In tali casi, l’ non si applica.
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