Art. 29
Divieti relativi agli squali volpe e squali mako
In vigore dal 26 gen 2026
Divieti relativi agli squali volpe e squali mako
1. Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias. Tale ulteriore divieto non pregiudica il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) di cui all’ del regolamento (UE) 2017/2107.
2. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
Storico versioni
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