Art. 32
Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2025-2026
In vigore dal 26 gen 2026
Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2025-2026
1. Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1o dicembre 2025 al 30 novembre 2026 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all’allegato VII, tabella A, del presente regolamento. A tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.
4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Storico versioni
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