Art. 30
FAD per tonnidi tropicali
In vigore dal 26 gen 2026
FAD per tonnidi tropicali
1. L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo al 30 aprile.
2. Dal 2 al 16 marzo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:249:oj#art-30