Art. 30

FAD per tonnidi tropicali

In vigore dal 26 gen 2026
FAD per tonnidi tropicali 1.   L’uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo al 30 aprile. 2.   Dal 2 al 16 marzo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.
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FAD per tonnidi tropicali (Art. 30 Regolamento (UE) 2026/249) — Testo vigente | Portale Normativo