Art. 31
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2026-2027
In vigore dal 26 gen 2026
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2026-2027
1. Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangaro nelle sottozone dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale nel periodo dal 1o dicembre 2026 al 30 novembre 2027, conformemente all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (45).
2. In deroga ai termini di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1o giugno 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:249:oj#art-31