Art. 27
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
In vigore dal 26 gen 2026
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1. Il numero di pescherecci dell’Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 5.
6. Il numero di aziende autorizzate a catturare tonno rosso e il quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell’allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga (Thunnus alalunga) del nord come specie bersaglio ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell’allegato VI, punto 8.
Storico versioni
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