Art. 15

Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

In vigore dal 15 gen 2026
Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (CE) n. 6/2002, nel regolamento delegato (UE) 2026/137 o nel presente regolamento, l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, e nei casi in cui è necessario fornire una traduzione qualora la lingua di tali documenti non corrisponda alla lingua procedurale stabilita conformemente all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.
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Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti (Art. 15 Regolamento (UE) 2026/138) — Testo vigente | Portale Normativo