Art. 15 · Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

Art. 15

Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti

In vigore dal 15 gen 2026
Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (CE) n. 6/2002, nel regolamento delegato (UE) 2026/137 o nel presente regolamento, l’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, e nei casi in cui è necessario fornire una traduzione qualora la lingua di tali documenti non corrisponda alla lingua procedurale stabilita conformemente all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.
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