Art. 17
Valore giuridico della traduzione
In vigore dal 15 gen 2026
Valore giuridico della traduzione
Salvo prova o indicazioni contrarie, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l’Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002, secondo cui la traduzione corrisponde al testo originale.
Storico versioni
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