Art. 17 · Valore giuridico della traduzione

Art. 17

Valore giuridico della traduzione

In vigore dal 15 gen 2026
Valore giuridico della traduzione Salvo prova o indicazioni contrarie, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l’Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002, secondo cui la traduzione corrisponde al testo originale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:138:oj#art-17