Art. 14

Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

In vigore dal 15 gen 2026
Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione 1.   La consultazione dei fascicoli relativi alle domande di disegni e modelli dell’UE, o ai disegni e modelli dell’UE registrati, da parte di organi giurisdizionali o autorità degli Stati membri è effettuata, ove possibile, per via elettronica. 2.   Quando trasmette agli organi giurisdizionali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri i fascicoli relativi a domande di disegni e modelli dell’UE o a disegni e modelli dell’UE registrati, l’Ufficio segnala le limitazioni alle quali è soggetta la consultazione di tali fascicoli a norma dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002. 3.   Gli organi giurisdizionali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall’Ufficio. Tale consultazione è soggetta alle limitazioni stabilite dall’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.
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Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2026/138) — Testo vigente | Portale Normativo