Art. 14
Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione
In vigore dal 15 gen 2026
Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione
1. La consultazione dei fascicoli relativi alle domande di disegni e modelli dell’UE, o ai disegni e modelli dell’UE registrati, da parte di organi giurisdizionali o autorità degli Stati membri è effettuata, ove possibile, per via elettronica.
2. Quando trasmette agli organi giurisdizionali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri i fascicoli relativi a domande di disegni e modelli dell’UE o a disegni e modelli dell’UE registrati, l’Ufficio segnala le limitazioni alle quali è soggetta la consultazione di tali fascicoli a norma dell’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. Gli organi giurisdizionali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall’Ufficio. Tale consultazione è soggetta alle limitazioni stabilite dall’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.
Storico versioni
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