Art. 13
Scambio di informazioni e comunicazioni
In vigore dal 15 gen 2026
Scambio di informazioni e comunicazioni
1. Fatto salvo l’articolo 152 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, si comunicano reciprocamente, su richiesta, ogni informazione utile sul deposito di domande di registrazione di disegni e modelli dell’UE o nazionali, nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i disegni e modelli registrati per effetto delle stesse.
2. L’Ufficio e gli organi giurisdizionali o le autorità degli Stati membri si scambiano informazioni ai fini del regolamento (CE) n. 6/2002 direttamente o tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
3. Lo scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene, ove possibile, per via elettronica.
4. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell’autorità che effettua le comunicazioni. Tali comunicazioni sono esenti da tasse.
Storico versioni
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