Art. 8
Contenuto della licenza obbligatoria dell’Unione
In vigore dal 16 dic 2025
Contenuto della licenza obbligatoria dell’Unione
La Commissione specifica nella licenza obbligatoria dell’Unione quanto segue:
a)
i diritti di proprietà intellettuale, vale a dire il brevetto, la domanda di brevetto pubblicata, il certificato protettivo complementare, il modello di utilità o la domanda di modello di utilità pubblicata per cui è concessa la licenza obbligatoria dell’Unione;
b)
il titolare dei diritti;
c)
il licenziatario, in particolare le informazioni seguenti:
i)
nome e denominazione commerciale;
ii)
informazioni di contatto;
iii)
numero unico di identificazione nel paese in cui è stabilito il licenziatario;
iv)
se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
d)
la durata del periodo per il quale è concessa la licenza obbligatoria dell’Unione;
e)
il compenso da corrispondere al titolare dei diritti e il termine entro il quale deve essere versato, determinato in conformità dell’;
f)
se del caso, la denominazione comune del prodotto di rilevanza per le crisi che deve essere fabbricato o commercializzato in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione o il codice della nomenclatura combinata (NC) con cui è classificato tale prodotto, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
g)
le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere c), e) e f), che consentono di identificare il prodotto di rilevanza per le crisi fabbricato o commercializzato in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione e, se del caso, qualsiasi altra prescrizione specifica prevista dalla normativa dell’Unione applicabile ai prodotti di rilevanza per le crisi e che ne consente l’identificazione; e
h)
la quantità massima dei prodotti di rilevanza per le crisi da fabbricare o commercializzare in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione.
Storico versioni
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