Art. 7

Procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione 1.   Qualora la Commissione ritenga, nel contesto di una modalità di crisi o di emergenza dichiarata e sulla base delle informazioni preliminari raccolte nell’ambito del pertinente meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione, che l’utilizzo di un’invenzione protetta che interessa prodotti di rilevanza per le crisi sia necessario per garantire la fornitura adeguata di tali prodotti nell’Unione, può avviare la procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione pubblicando un avviso sul suo sito web. Le informazioni preliminari di cui al primo comma comprendono informazioni su quanto segue: a) la mancanza di una fornitura adeguata di prodotti di rilevanza per le crisi; b) le capacità di fabbricazione disponibili; c) i diritti di proprietà intellettuale e il titolare dei diritti interessato. La Commissione pubblica senza indebito ritardo l’avviso di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’avviso di cui al paragrafo 1 comprende: a) le informazioni sui prodotti di rilevanza per le crisi per i quali la Commissione ritiene che non vi sia una fornitura adeguata; b) le informazioni sui diritti di proprietà intellettuale e sul titolare dei diritti in questione raccolte al momento della pubblicazione dell’avviso; c) un invito al titolare dei diritti, ai potenziali licenziatari e ad altre persone interessate a presentare osservazioni alla Commissione e all’organo consultivo competente in merito alla licenza obbligatoria dell’Unione prevista, in particolare per quanto riguarda: i) la possibilità di concludere accordi di licenza volontari con potenziali licenziatari, entro un termine ragionevole, sui diritti di proprietà intellettuale ai fini dello svolgimento di attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi; ii) la necessità di concedere una licenza obbligatoria dell’Unione; iii) il contenuto previsto della licenza obbligatoria dell’Unione, anche per quanto riguarda l’importo del compenso; d) le informazioni concernenti l’organo consultivo competente. 3.   Al momento della pubblicazione dell’avviso sul proprio sito web, la Commissione chiede all’organo consultivo competente di diffondere ulteriormente tale avviso attraverso canali appropriati e di fornire un parere contenente una valutazione della necessità di una licenza obbligatoria dell’Unione e del contenuto previsto di tale licenza. La Commissione fissa un termine entro il quale presentare tale parere. Tale termine è ragionevole e adeguato alle circostanze del caso, tenendo conto in particolare dell’urgenza della situazione. Ove giustificato, la Commissione può fissare un nuovo termine per la presentazione del parere di cui al primo comma. 4.   L’organo consultivo competente fornisce il parere di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità del proprio regolamento interno. Il parere contiene una valutazione della necessità di una licenza obbligatoria dell’Unione e del contenuto previsto di tale licenza. Le informazioni sull’esito dei compiti svolti a norma dell’ sono allegate al parere. 5.   Il parere dell’organo consultivo competente non è vincolante per la Commissione. 6.   Dopo aver ricevuto il parere dell’organo consultivo competente, la Commissione valuta se sia giustificato proseguire la procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione. Se proseguire la procedura è giustificato, la Commissione, non appena sia ragionevolmente possibile, informa individualmente il titolare dei diritti e i potenziali licenziatari interessati del fatto che sta valutando la possibilità di concedere una licenza obbligatoria dell’Unione. La Commissione fornisce loro: a) il contenuto previsto della licenza obbligatoria dell’Unione; b) una sintesi del parere dell’organo consultivo competente; c) un invito a presentare osservazioni e un termine per farlo, comprese le osservazioni sull’eventuale conclusione di un accordo di licenza volontario. 7.   Se la Commissione, dopo aver esaminato il parere dell’organo consultivo competente e le eventuali osservazioni ricevute a norma del paragrafo 6, lettera c), del presente articolo, nonché tenuto conto dell’interesse pubblico e dei diritti e interessi del titolare dei diritti e dei potenziali licenziatari, conclude che le condizioni di cui all’ sono soddisfatte, essa concede la licenza obbligatoria dell’Unione mediante un atto di esecuzione. Qualora la decisione della Commissione di concedere la licenza obbligatoria dell’Unione si discosti dal parere dell’organo consultivo competente, tale atto di esecuzione indica i motivi per cui la Commissione si è discostata da tale parere. 8.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti della crisi o dell’emergenza, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 9.   Se la Commissione, sulla base del parere dell’organo consultivo competente e tenendo conto dei diritti e degli interessi del titolare dei diritti e dei potenziali licenziatari, giunge alla conclusione che le condizioni di cui all’ non sono soddisfatte, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso che informa il pubblico della conclusione della procedura avviata a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 10.   Durante l’intera procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell’Unione, la Commissione e l’organo consultivo competente garantiscono la protezione delle informazioni riservate. Pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione e l’organo consultivo competente garantiscono che le informazioni su cui si sono basati ai fini dell’atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 7 siano divulgate in misura tale da consentire di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato all’adozione di tale atto di esecuzione. 11.   Fatto salvo il paragrafo 7, gli accordi di licenza volontari possono essere conclusi in qualsiasi momento durante o dopo la procedura per garantire una licenza obbligatoria dell’Unione di cui al presente articolo.
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