Art. 6

Organo consultivo competente

In vigore dal 16 dic 2025
Organo consultivo competente 1.   Ai fini del presente regolamento l’organo consultivo competente fornisce assistenza e consulenza alla Commissione nei compiti seguenti: a) individuare i diritti di proprietà intellettuale che coprono il prodotto di rilevanza per le crisi e identificare il corrispondente titolare dei diritti; b) diffondere l’avviso pubblicato a norma dell’, paragrafo 1, attraverso canali appropriati; c) individuare potenziali licenziatari e valutare se hanno la capacità di sfruttare rapidamente l’invenzione protetta in modo tale da consentire il corretto svolgimento delle attività rilevanti che interessano il prodotto di rilevanza per le crisi, nel rispetto degli obblighi di cui all’; d) raccogliere i pareri del titolare dei diritti e dei potenziali licenziatari, anche per quanto riguarda la possibilità di concludere accordi di licenza volontari entro un termine ragionevole e, se del caso, garantendo la partecipazione del titolare dei diritti e dei potenziali licenziatari alle discussioni in seno all’organo consultivo competente e analizzare le osservazioni ricevute, conformemente all’, paragrafo 2, lettera c); e) raccogliere i pareri, ove rilevanti, degli operatori economici nei settori interessati e di altre entità pertinenti; f) raccogliere i pareri degli esperti degli uffici nazionali per la proprietà intellettuale e i pareri delle autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie nazionali, anche garantendo la loro partecipazione alle discussioni in seno all’organo consultivo competente qualora tali discussioni riguardino i diritti di proprietà intellettuale; g) raccogliere e analizzare le informazioni di rilevanza per le crisi, anche per quanto riguarda le licenze obbligatorie nazionali in vigore comunicate alla Commissione a norma dell’, e le informazioni sul mercato disponibili, in particolare al fine di tenere conto dei seguenti elementi: i) le caratteristiche della crisi o dell’emergenza e la sua prevedibile evoluzione; ii) la mancanza di una fornitura adeguata di prodotti di rilevanza per le crisi nell’Unione; iii) l’esistenza di strumenti diversi da una licenza obbligatoria dell’Unione per porre rimedio alla mancanza di una fornitura adeguata di prodotti di rilevanza per le crisi nell’Unione; h) agevolare lo scambio e la condivisione di informazioni con altri organismi competenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello nazionale e di Unione, come pure con gli organismi competenti a livello internazionale, ove opportuno. 2.   Il presidente dell’organo consultivo competente invita un rappresentante del Parlamento europeo alle pertinenti riunioni dell’organo consultivo competente in qualità di osservatore, ove possibile nell’ambito del meccanismo di crisi o di emergenza dell’Unione applicabile. 3.   L’organo consultivo competente fornisce un parere sulla necessità di una licenza obbligatoria dell’Unione e sul contenuto della licenza, conformemente all’, paragrafo 4. 4.   L’organo consultivo competente fornisce punti di vista sull’opportunità di modificare o revocare la licenza obbligatoria dell’Unione, conformemente all’. 5.   In assenza di un organo consultivo di cui all’allegato, l’organo consultivo competente è un organo consultivo ad hoc istituito dalla Commissione («organo consultivo ad hoc»). La Commissione presiede l’organo consultivo ad hoc e ne assicura il segretariato. Ciascuno Stato membro ha il diritto di essere rappresentato in seno a tale organo. Il presidente dell’organo consultivo ad hoc invita un rappresentante del Parlamento europeo in qualità di osservatore alle pertinenti riunioni dell’organo consultivo ad hoc. 6.   La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il regolamento interno dell’organo consultivo ad hoc di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il regolamento interno specifica che l’organo consultivo ad hoc deve essere istituito per un periodo non superiore alla durata della crisi o dell’emergenza. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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