Art. 10
Obblighi del licenziatario
In vigore dal 16 dic 2025
Obblighi del licenziatario
1. Il licenziatario è autorizzato a sfruttare l’invenzione protetta oggetto della licenza obbligatoria dell’Unione unicamente qualora il licenziatario rispetti gli obblighi seguenti:
a)
il licenziatario garantisce che la quantità dei prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione non superi la quantità massima determinata conformemente all’, lettera h);
b)
il licenziatario svolge attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi al solo scopo di assicurare una fornitura adeguata di prodotti di rilevanza per le crisi nell’Unione;
c)
il licenziatario garantisce che i prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione siano chiaramente identificati tramite un’etichettatura o una marcatura specifica come prodotti fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione rilasciata ai sensi del presente regolamento;
d)
il licenziatario documenta regolarmente le quantità dei prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione;
e)
il licenziatario garantisce che i prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione possano essere distinti da quelli fabbricati o commercializzati dal titolare dei diritti o in virtù di una licenza volontaria concessa da quest’ultimo grazie a un imballaggio, un colore o una forma speciali, tranne se tale distinzione non sia possibile o abbia un’incidenza significativa sul prezzo dei prodotti di rilevanza per le crisi;
f)
il licenziatario garantisce che l’imballaggio e l’eventuale marcatura o foglietto illustrativo dei prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione indichino che tali prodotti sono soggetti a una licenza obbligatoria dell’Unione rilasciata ai sensi del presente regolamento e specificano chiaramente che i prodotti sono destinati esclusivamente alla distribuzione nell’Unione e non devono essere esportati;
g)
prima di commercializzare i prodotti di rilevanza per le crisi contemplati dalla licenza obbligatoria dell’Unione, il licenziatario rende disponibili su un sito web le informazioni seguenti:
i)
le quantità dei prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione per ciascuno Stato membro di fabbricazione;
ii)
le quantità dei prodotti di rilevanza per le crisi da fornire in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione per ciascuno Stato membro di destinazione;
iii)
le caratteristiche distintive dei prodotti di rilevanza per le crisi contemplati dalla licenza obbligatoria dell’Unione.
Il licenziatario comunica alla Commissione l’indirizzo del sito web di cui alla lettera g). La Commissione comunica tale indirizzo agli Stati membri.
2. Qualora il licenziatario non adempia uno degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può:
a)
revocare la licenza obbligatoria dell’Unione in conformità dell’, paragrafo 3;
b)
imporre al licenziatario ammende o penalità di mora in conformità degli o 16.
3. Qualora vi siano motivi sufficienti per sospettare che il licenziatario non abbia adempiuto gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, può, sulla base delle informazioni fornite da tali autorità o dal titolare dei diritti, chiedere di accedere ai libri e ai registri tenuti dal licenziatario nella misura necessaria per verificare il rispetto degli obblighi del licenziatario di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione stabilisce, mediante di atti di esecuzione, norme per l’etichettatura o marcatura specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, e per l’imballaggio, il colore e la forma di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, e norme per il loro utilizzo e, se del caso, la loro collocazione sui prodotti di rilevanza per le crisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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