Art. 12
Controlli doganali
In vigore dal 16 dic 2025
Controlli doganali
1. Il presente articolo non pregiudica altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’esportazione dei prodotti, in particolare gli articoli 46, 47 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Le autorità doganali si basano sulla licenza obbligatoria dell’Unione e su sue eventuali modifiche per individuare i prodotti che potrebbero rientrare nell’ambito del divieto di cui all’ del presente regolamento. A tal fine, la Commissione inserisce nel sistema elettronico doganale di gestione dei rischi dell’Unione di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 le informazioni attinenti ai rischi in relazione a ciascuna licenza obbligatoria dell’Unione e a qualsiasi sua modifica. Le autorità doganali tengono conto di tali informazioni sui rischi quando effettuano controlli sui prodotti in regime doganale di «esportazione» in conformità agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.
3. Qualora individuino un prodotto che potrebbe rientrare nel divieto di cui all’, le autorità doganali ne sospendono l’esportazione. Le autorità doganali comunicano immediatamente la sospensione alla Commissione fornendole tutte le informazioni pertinenti per consentirle di stabilire se il prodotto sia stato fabbricato o commercializzato in virtù di una licenza obbligatoria dell’Unione. La Commissione informa il titolare dei diritti e, se del caso, il licenziatario. Per valutare se il prodotto è coperto da una licenza obbligatoria dell’Unione, la Commissione può consultare il titolare dei diritti.
4. Se l’esportazione di un prodotto è stata sospesa in conformità del paragrafo 3, tale prodotto è svincolato per l’esportazione se sono state rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità previste dal diritto nazionale o dell’Unione relative a tale esportazione e purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
la Commissione non ha chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne è stata informata;
b)
la Commissione ha informato le autorità doganali che il prodotto non è fabbricato o commercializzato in virtù di una licenza obbligatoria dell’Unione.
5. Se la Commissione conclude che l’esportazione di un prodotto fabbricato o commercializzato in virtù di una licenza obbligatoria dell’Unione non è conforme al divieto di cui all’, le autorità doganali non autorizzano lo svincolo di tale prodotto per l’esportazione. La Commissione informa di tale non conformità le autorità doganali e il titolare dei diritti interessato.
6. Qualora lo svincolo di un prodotto per l’esportazione non sia stato autorizzato, la Commissione può richiedere, se opportuno in considerazione della modalità di crisi o di emergenza dichiarata, tramite le autorità doganali, che l’esportatore adotti misure specifiche a sue spese, tra cui la fornitura del prodotto agli Stati membri designati, ove necessario, dopo averlo reso conforme al diritto dell’Unione.
In tutti gli altri casi, il prodotto in questione può essere rimosso conformemente al diritto nazionale, nel rispetto del diritto dell’Unione. In tali casi, gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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