Art. 9
Compenso
In vigore dal 16 dic 2025
Compenso
1. Il licenziatario corrisponde un compenso adeguato al titolare dei diritti. La Commissione determina l’importo di tale compenso e il termine entro il quale deve essere corrisposto.
2. Nel determinare l’importo del compenso adeguato, la Commissione tiene conto del valore economico delle attività rilevanti autorizzate nel quadro della licenza obbligatoria dell’Unione, nonché delle circostanze di ciascun caso, come l’eventuale sostegno pubblico ricevuto per sviluppare l’invenzione protetta. La Commissione tiene inoltre conto del parere dell’organo consultivo competente e di eventuali osservazioni ricevute a norma dell’, paragrafo 6, lettera c).
3. Se la domanda di brevetto pubblicata per la quale è stata concessa una licenza obbligatoria dell’Unione non porta al rilascio di un brevetto, il titolare dei diritti rimborsa al licenziatario il compenso corrisposto ai sensi del presente articolo.
Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis alle domande di modelli di utilità pubblicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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