Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017
In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017
Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:
1)
l’articolo 11 bis è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Combinazioni»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«La garanzia dell’Unione può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 ai fini delle combinazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e può coprire perdite in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.»
;
2)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.»
;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
c)
al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«In relazione alle combinazioni di cui all’articolo 11 bis, la BEI e il FEI presentano ogni anno alla Commissione i rispettivi rendiconti finanziari conformemente all’articolo 212, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). Tali rendiconti finanziari includono dati contabili relativi al sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento chiaramente distinti dal sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523.
(*9) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
3)
all’articolo 22, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2005:oj#art-2