Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 All’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La garanzia sostenuta dal bilancio dell’Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento prestiti InnovFin istituito a norma dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) ai fini delle combinazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/523 e può coprire perdite del prodotto finanziario contenente le operazioni di finanziamento e di investimento e coperto dal sostegno combinato. (*10)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).»."
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Modifiche del regolamento (UE) 2021/695 (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/2005) — Testo vigente | Portale Normativo