Art. 4

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1153

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1153 All’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1153 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   La garanzia sostenuta dal bilancio dell’Unione e fornita dalla BEI attraverso lo strumento di debito dell’MCE istituito a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 ai fini delle combinazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/523 e può coprire perdite in relazione alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.».
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Modifiche del regolamento (UE) 2021/1153 (Art. 4 Regolamento (UE) 2025/2005) — Testo vigente | Portale Normativo