Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/523 Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato: 1) all’, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento istituisce il fondo InvestEU, che prevede la concessione di una garanzia dell’Unione e di uno strumento finanziario InvestEU per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi che contribuiscono alle politiche interne dell’Unione.» ; 2) l’ è così modificato: a) i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: «3) “ambito di intervento”: settore destinatario del sostegno mediante la garanzia dell’Unione o lo strumento finanziario InvestEU ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1; 4) “comparto”: parte del sostegno concesso a titolo del fondo InvestEU, definita in termini di origine delle risorse che la sostengono; 5) “operazione di finanziamento misto”: nell’ambito del comparto dell’Unione, operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile, o entrambi, del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell’Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell’Unione, come il Fondo per l’innovazione UE ETS, possono essere assimilati a programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione;» ; b) il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “accordo di contribuzione”: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni per l’attuazione del contributo nell’ambito del comparto degli Stati membri di cui all’articolo 10 e all’articolo 10 bis;» ; c) i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti: «10) “operazione di finanziamento e di investimento” o “operazione di finanziamento o di investimento”: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata: a) nell’ambito della garanzia dell’Unione, da un partner esecutivo in nome proprio, fornita dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio; b) nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU, da un partner esecutivo in nome proprio o, a seconda dei casi, in nome proprio ma per conto della Commissione; 11) “fondi in regime di gestione concorrente”: fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio o a uno strumento finanziario nel quadro del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) (“regolamento FSE+ per gli anni 2021-2027”), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) (“regolamento sui piani strategici della PAC”); (*1)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj)." (*3)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj)." (*4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).»;" d) il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “accordo di garanzia”: strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento e di investimento che possano beneficiare della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU, per fornire la garanzia dell’Unione o il sostegno mediante lo strumento finanziario InvestEU per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;» ; e) il punto 21) è sostituito dal seguente: «21) “piccole e medie imprese” o “PMI”: a) imprese che, sulla base dei loro ultimi conti annuali o consolidati, occupano durante l’esercizio un numero medio di dipendenti inferiore a 250 e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR, oppure b) in caso di prodotti finanziari per i quali le norme applicabili in materia di aiuti di Stato richiedono l’uso della definizione di PMI di cui all’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*5), microimprese e piccole e medie imprese come definite in tale allegato; (*5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).»;" f) è aggiunto il punto seguente: «24) “strumento finanziario InvestEU”: strumento finanziario quale definito all’, punto 30), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) da attuare nell’ambito del comparto degli Stati membri del fondo InvestEU. (*6)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 3) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «1.   La garanzia dell’Unione ai fini del comparto dell’Unione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 29 052 310 073 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l’importo di cui all’articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a). Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all’assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (“regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027”) e dell’articolo 81 del regolamento sui piani strategici della PAC. (*7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj)»;" b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Un importo di 14 227 310 073 EUR a prezzi correnti sull’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all’, paragrafo 2.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La dotazione finanziaria per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 470 000 000 EUR a prezzi correnti.» ; 4) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La garanzia dell’Unione e lo strumento finanziario InvestEU sono attuati in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Altre forme di finanziamento dell’Unione ai sensi del presente regolamento sono attuate in regime di gestione diretta o indiretta a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell’Unione.» ; 5) l’articolo 7 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Combinazioni» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall’Unione attraverso gli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e il sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 della Commissione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento, il sostegno fornito dall’Unione attraverso la garanzia nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 e svincolata dalle operazioni approvate nell’ambito di tali strumenti e il sostegno fornito dall’Unione attraverso la garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 e svincolata dalle operazioni approvate nell’ambito di tale garanzia dell’Unione possono essere combinati per sostenere prodotti finanziari o portafogli contenenti operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento, che sono stati o che saranno attuati dalla BEI o dal FEI a norma del presente regolamento.» ; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la garanzia svincolata sostenuta dal bilancio dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020 può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6.   In deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è possibile non prendere in considerazione la copertura corrispondente alla garanzia svincolata nell’ambito del sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 ai fini dell’operazione di cui all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e tale copertura può essere utilizzata per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento ai fini della combinazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 7.   Lo svincolo della garanzia sostenuta dal bilancio dell’Unione nell’ambito degli strumenti finanziari istituiti dai programmi nel periodo di programmazione 2014-2020, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura di cui all’articolo 215 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e lo svincolo della garanzia nell’ambito del sostegno dell’Unione a titolo della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 di cui al paragrafo 4 del presente articolo avvengono mediante una modifica dei pertinenti accordi tra la Commissione e la BEI o il FEI. Le condizioni per l’uso delle garanzie svincolate di cui al primo comma del presente paragrafo allo scopo di coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del presente regolamento e, se del caso, il trasferimento dei corrispondenti attivi dai conti fiduciari al fondo comune di copertura di cui all’articolo 215 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti nell’accordo di garanzia di cui all’articolo 17 del presente regolamento. I termini e le condizioni dei prodotti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e dei portafogli interessati, comprese le rispettive quote pro rata di perdite, entrate, rimborsi e recuperi o le rispettive quote non proporzionali conformemente al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono stabiliti nell’accordo di garanzia di cui all’articolo 17.» ; 6) all’articolo 8, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell’Unione nel quadro del comparto dell’Unione utilizzata per l’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).» ; 7) all’articolo 9, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi politici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell’importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, o dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.» ; 8) l’articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni specifiche applicabili alla garanzia dell’Unione attuata nell’ambito del comparto degli Stati membri» ; b) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Lo Stato membro e la Commissione concludono un accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche a seguito della decisione della Commissione che approva l’accordo di partenariato a norma dell’articolo 12 del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o del piano strategico PAC a norma dell’articolo 118 del regolamento sui piani strategici della PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma in conformità dell’articolo 24 del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o un piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 del regolamento sui piani strategici della PAC.» ; c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la strategia dello Stato membro consistente nella tipologia di finanziamento, nella leva obiettivo, nella copertura geografica, compresa, se necessario, la copertura regionale, nei tipi di progetti, nel periodo di investimento e, se del caso, nelle categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;» ; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Disposizioni specifiche applicabili allo strumento finanziario InvestEU attuato nell’ambito del comparto degli Stati membri 1.   Uno Stato membro può versare importi provenienti dai fondi in regime di gestione concorrente al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU in vista della loro mobilitazione attraverso lo strumento finanziario InvestEU. Gli Stati membri possono inoltre fornire importi aggiuntivi ai fini dello strumento finanziario InvestEU. Tali importi costituiscono un’entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma del primo e del secondo comma sono utilizzati per sostenere operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi politici specificati nell’accordo di partenariato di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono al programma InvestEU, onde attuare le misure pertinenti stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 o, in altri casi, ai fini stabiliti nell’accordo di contribuzione, a seconda dell’origine dell’importo versato. 2.   Il contributo allo strumento finanziario InvestEU è subordinato alla conclusione di un accordo di contribuzione tra uno Stato membro e la Commissione, che nel caso dei contributi provenienti da fondi in regime di gestione concorrente avviene conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma. Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto. 3.   L’accordo di contribuzione contiene almeno l’importo del contributo dello Stato membro e la valuta delle operazioni di finanziamento e di investimento, disposizioni relative alla remunerazione dell’Unione per lo strumento finanziario InvestEU, gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da b) a e) e lettera g), e il trattamento delle risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU e delle risorse attribuibili a tali importi. 4.   Gli accordi di contribuzione sono attuati mediante accordi di garanzia conclusi conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma. Se entro 12 mesi dalla conclusione dell’accordo di contribuzione non è concluso l’accordo di garanzia, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l’importo dell’accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell’accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L’importo non utilizzato di un contributo proveniente da fondi in regime di gestione concorrente erogato tramite il programma InvestEU è reimpiegato conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato. L’importo non utilizzato di un contributo di uno Stato membro a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è rimborsato allo Stato membro. Se l’accordo di garanzia non è debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027 o all’articolo 81, paragrafo 6, del regolamento sui piani strategici della PAC o, nel caso di un accordo di garanzia relativo a importi corrisposti a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, nel pertinente accordo di contribuzione, l’accordo di contribuzione è modificato. Gli importi non utilizzati assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo dei fondi in regime di gestione concorrente erogati tramite il programma InvestEU sono reimpiegati conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato. L’importo non utilizzato di uno strumento finanziario InvestEU attribuibile al contributo di uno Stato membro a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è rimborsato allo Stato membro. Le risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo dei fondi in regime di gestione concorrente erogati tramite il programma InvestEU e le risorse attribuibili a tali importi sono reimpiegate conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato. Le risorse generate dagli importi versati allo strumento finanziario InvestEU a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo e le risorse attribuibili a tali importi sono rimborsate allo Stato membro. 5.   Il sostegno nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento che termina il 31 dicembre 2027. I contratti che danno esecuzione allo strumento finanziario InvestEU tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l’intermediario finanziario o altro soggetto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.» ; 10) all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) dispone di un importo fino a 330 000 000 EUR a titolo della dotazione finanziaria di cui all’, paragrafo 3, per le iniziative di consulenza di cui all’articolo 25 e per i compiti operativi di cui alla presente lettera, punto ii);» ; 11) il titolo del capo IV è sostituito dal seguente: «Garanzia dell’Unione e strumento finanziario InvestEU» ; 12) all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il 75 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 21 789 232 555 EUR, è concesso al gruppo BEI. Il gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a 5 447 308 139 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l’attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 15, paragrafo 2.» ; 13) l’articolo 16 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo strumento finanziario InvestEU può essere utilizzato per concedere finanziamenti ai partner esecutivi per le tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi di cui al primo comma, lettera a). È coperto dalla garanzia dell’Unione o dallo strumento finanziario InvestEU il finanziamento di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un’operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell’accordo di garanzia e che non siano scaduti né annullati.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell’Unione o dallo strumento finanziario InvestEU conformemente alle disposizioni stabilite negli orientamenti sugli investimenti, a seconda dei casi, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell’Unione e nei paesi terzi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.» ; 14) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell’Unione, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione, o sulla concessione di sostegno nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell’Unione o del sostegno nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU ai sensi dell’articolo 19, ivi compresa la copertura delle operazioni di finanziamento e di investimento o dei portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l’eventuale attivazione della garanzia dell’Unione o l’uso dello strumento finanziario InvestEU;» ; ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l’impegno del partner esecutivo di accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU a favore dell’operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo rispetto alla proposta operazione di finanziamento o di investimento in assenza della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU;» ; iii) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti: «h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione e dello strumento finanziario InvestEU; i) gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’Unione e dello strumento finanziario InvestEU, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli , nonché la mobilitazione di capitali privati;» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 5, e all’articolo 158, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.» ; 15) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione e dello strumento finanziario InvestEU 1.   La concessione della garanzia dell’Unione e del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell’Unione o sostenute mediante lo strumento finanziario InvestEU solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che tali operazioni soddisfano i requisiti per beneficiare della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU. La responsabilità di assicurare che le operazioni di finanziamento e di investimento sono conformi al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo. 3.   Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un’eccezione in ragione della natura degli obiettivi politici da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e dell’accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito. La copertura di tali costi mediante il bilancio dell’Unione è limitata all’importo strettamente necessario per l’attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui i costi non sono coperti dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate. Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell’accordo di garanzia e sono conformi all’articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 212, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In deroga al primo comma, i partner esecutivi hanno diritto a commissioni adeguate in relazione alla gestione di conti fiduciari relativi allo strumento finanziario InvestEU. 4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell’Unione o lo strumento finanziario InvestEU a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, a meno che tali costi siano stati detratti dai proventi del recupero.» ; 16) l’articolo 19 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Copertura e termini della garanzia dell’Unione e dello strumento finanziario InvestEU» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La remunerazione dell’assunzione del rischio è ripartita tra l’Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto rispetto a un portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, rispetto a singole operazioni di finanziamento e di investimento. La remunerazione della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Il partner esecutivo presenta un’adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi politici perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non possa ragionevolmente contribuirvi con la propria capacità di assunzione del rischio.» ; c) al paragrafo 2, primo comma, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «i prodotti di debito di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a):» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Lo strumento finanziario InvestEU copre: a) i prodotti di debito costituiti da garanzie e controgaranzie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a): i) il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto prima dell’evento di inadempimento; ii) le perdite a seguito di ristrutturazione; iii) le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; b) altre tipologie di finanziamento ammissibili di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a): gli importi investiti o prestati dal partner esecutivo. Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata. Lo strumento finanziario InvestEU copre l’intera esposizione dell’Unione rispetto alle operazioni di finanziamento e di investimento in questione.» ; 17) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un quadro di valutazione degli indicatori (“quadro di valutazione”) per garantire che il comitato per gli investimenti sia in grado di condurre una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione o, se rilevante, dello strumento finanziario InvestEU per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi.» ; 18) all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sono coperte dalla garanzia dell’Unione né beneficiano dello strumento finanziario InvestEU se la Commissione esprime un parere sfavorevole secondo la procedura di cui all’articolo 19 dello statuto della BEI.» ; 19) l’articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l’ottenimento della copertura della garanzia dell’Unione o per il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU che hanno superato la verifica della conformità di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento o che hanno ricevuto un parere favorevole secondo la procedura di cui all’articolo 19 dello statuto della BEI;» ; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU rispettino tutti i pertinenti requisiti.» ; b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La documentazione che i partner esecutivi devono fornire comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione di cui all’articolo 22 e qualsiasi altro documento che il comitato per gli investimenti ritenga pertinente, segnatamente una descrizione della natura dei fallimenti del mercato o della situazione di investimento subottimale e del modo in cui tale situazione sarà attenuata dall’operazione di finanziamento o di investimento, nonché una valutazione attendibile dell’operazione di finanziamento o di investimento che ne dimostri l’addizionalità. Il segretariato verifica la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi diversi dal gruppo BEI. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti al partner esecutivo interessato in merito a una proposta di operazione di investimento o di finanziamento, anche richiedendo la presenza diretta di un suo rappresentante durante la discussione della suddetta operazione. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell’Unione o del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU all’operazione di finanziamento o di investimento.» ; c) il paragrafo 5 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le conclusioni del comitato per gli investimenti in cui è approvata la copertura della garanzia dell’Unione o il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU a favore di un’operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull’operazione, in particolare la sua descrizione, l’identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell’operazione. Le conclusioni si riferiscono anche alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione.» ; ii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Due volte all’anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni adottate nei sei mesi precedenti e dei relativi quadri di valutazione pubblicati. Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell’uso della garanzia dell’Unione o del sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU. Tali decisioni sono soggette a rigorosi requisiti di riservatezza.» ; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l’uso della garanzia dell’Unione o il sostegno a titolo dello strumento finanziario InvestEU per un’operazione di finanziamento o di investimento di un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l’approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Il comitato per gli investimenti non ha il diritto di approvare separatamente sottoprogetti di entità inferiore a 3 000 000 EUR.» ; 20) all’articolo 25, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in modo da conseguire gli obiettivi di cui agli e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 14, e facilita lo sviluppo di, tra l’altro, importanti progetti di comune interesse europeo e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura della garanzia dell’Unione o sullo strumento finanziario InvestEU per tali progetti;» ; 21) l’articolo 28 è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «I partner esecutivi sono esonerati dalla rendicontazione degli indicatori chiave di prestazione e di monitoraggio di cui all’allegato III, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.3 e 7.2, per quanto riguarda operazioni di finanziamento o di investimento a beneficio di destinatari finali che ricevono finanziamenti o investimenti sostenuti dalla garanzia dell’Unione o dallo strumento finanziario InvestEU da un partner esecutivo o da un intermediario finanziario per un importo non superiore a 300 000 EUR.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   La Commissione riferisce sull’attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 247 e 256 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conformemente all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l’obbligo di rendicontazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell’Unione o dello strumento finanziario InvestEU. 4.   Una volta all’anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell’Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto degli Stati membri allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione e dello strumento finanziario InvestEU, nonché del rispetto degli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione può altresì includere informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell’effettuare operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.» ; 22) l’articolo 35 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni transitorie e altre disposizioni» ; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, primo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, qualsiasi entrata, rimborso e recupero proveniente da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all’allegato IV del presente regolamento può essere utilizzato per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento o per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII del presente regolamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di bilancio di cui al regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 2.   In deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 può essere utilizzata per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento o per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII del presente regolamento, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di bilancio di cui al regolamento (UE) 2021/1229. In deroga all’articolo 214, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, qualsiasi entrata proveniente dalla garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 ricevuta nel 2027 può essere utilizzata per la copertura della garanzia dell’Unione ai sensi del presente regolamento. (*8)  Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj).»;" 23) l’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I IMPORTI DELLA GARANZIA DELL’UNIONE DESTINATI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI La ripartizione indicativa di cui all’, paragrafo 2, quarto comma, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente: a) fino a un massimo di 10 984 116 831 EUR per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a); b) fino a un massimo di 7 304 820 214 EUR per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, lettera b); c) fino a un massimo di 7 672 612 166 EUR per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, lettera c); d) fino a un massimo di 3 090 760 862 EUR per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, lettera d).»; 24) all’allegato III, punto 1, dopo il punto 1.4, sono aggiunti i due commi seguenti: «In deroga all’, punto 40, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, nel determinare l’effetto leva e l’effetto moltiplicatore per le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione, l’importo della copertura dei rischi è assimilato all’importo del finanziamento rimborsabile. In deroga all’articolo 222, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le operazioni di finanziamento e di investimento che forniscono garanzie di esecuzione non sono tenute a conseguire l’effetto moltiplicatore.» ; 25) all’allegato V è aggiunto il paragrafo seguente: «Il presente allegato si applica, mutatis mutandis, anche allo strumento finanziario InvestEU.».
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