Art. 2 · Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017

In vigore dal 16 dic 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2015/1017 Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato: 1) l’articolo 11 bis è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Combinazioni» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «La garanzia dell’Unione può essere concessa per coprire operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili ai sensi del regolamento (UE) 2021/523 ai fini delle combinazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e può coprire perdite in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal sostegno combinato.» ; 2) l’articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l’impiego della garanzia dell’Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all’, paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento e di investimento della BEI sia alla loro aggregazione.» ; b) il paragrafo 2 è soppresso; c) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «In relazione alle combinazioni di cui all’articolo 11 bis, la BEI e il FEI presentano ogni anno alla Commissione i rispettivi rendiconti finanziari conformemente all’articolo 212, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). Tali rendiconti finanziari includono dati contabili relativi al sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del presente regolamento chiaramente distinti dal sostegno fornito dalla garanzia dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523. (*9)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 3) all’articolo 22, paragrafo 1, il quinto comma è soppresso.
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