Art. 3

Condizioni per effettuare una visita virtuale o derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica

In vigore dal 10 dic 2025
Condizioni per effettuare una visita virtuale o derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica 1.   Il verificatore può decidere di effettuare una visita virtuale o di derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) un verificatore ha effettuato una visita in loco fisica nel periodo di riferimento immediatamente anteriore a quello in corso; (b) in caso di deroga all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica, un verificatore ha effettuato una visita in loco fisica nei due periodi di riferimento anteriori a quello in corso; (c) il verificatore ha una conoscenza sufficiente del funzionamento dell’impianto, dei processi di produzione e del sistema di monitoraggio e comunicazione, compreso il sistema di controllo del gestore; (d) il verificatore ritiene che la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione dell’impianto nonché i rischi intrinseci e di controllo siano tali da non richiedere una visita in loco fisica; (e) il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie per la verifica, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio, i dati comunicati nella relazione sulle emissioni del gestore, i processi di produzione e i precursori utilizzati; (f) la decisione di effettuare una visita virtuale o di derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica si basa sull’esito dell’analisi dei rischi e il verificatore ha individuato e adottato le misure necessarie per ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione delle emissioni del gestore non contenga inesattezze rilevanti e non conformità significative; (g) l’impianto o il relativo piano di monitoraggio non hanno subito cambiamenti o modifiche significative dall’ultima visita in loco fisica, comprese le seguenti: (1) avvio di nuovi processi di produzione o percorsi produttivi o chiusura dei processi di produzione o di percorsi produttivi; (2) modifiche del processo di produzione comune di precursori e merci complesse, in conformità dell’, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 sul calcolo delle emissioni incorporate; (3) modifiche dell’approvvigionamento energetico dell’impianto; (4) modifiche dei collegamenti tecnici tra i processi di produzione o i percorsi produttivi, quali aggiunta o rimozione di linee per il trasferimento di combustibili, materiali, calore misurabile, gas di scarico o merci prodotte; (5) in caso di utilizzo di valori effettivi, modifiche relative ai precursori prodotti nell’impianto o ricevuti da altri impianti; (6) una modifica della metodologia di monitoraggio (basata su calcoli, misure, altro); (7) le modifiche individuate dal verificatore nel corso dell’analisi strategica o dell’analisi dei rischi che necessitano di approcci di verifica significativamente diversi da quelli applicati durante la verifica precedente, come l’aggiunta di nuovi combustibili o materiali o l’aggiunta di nuovi strumenti di misura. 2.   Il verificatore può derogare all’obbligo di effettuare una visita in loco fisica dell’impianto di produzione di energia elettrica, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) l’energia elettrica è l’unica merce di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 prodotta dall’impianto; (b) l’impianto non utilizza materiali, combustibili o processi di produzione che potrebbero emettere gas a effetto serra durante il normale funzionamento. I seguenti impianti non sono considerati conformi a tale criterio: (1) impianti che utilizzano biomassa come definita nell’allegato I, sezione 1, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547; (2) impianti che catturano il carbonio, anche per lo stoccaggio geologico o per l’utilizzo dei gas a effetto serra nella produzione di combustibili o di altri materiali; (3) impianti che trasferiscono gas a effetto serra verso altri impianti, gasdotti e infrastrutture di trasporto di CO2 in conformità dell’, punto 29, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). (c) un verificatore ha effettuato almeno una visita in loco fisica negli ultimi cinque periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso; (d) sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f).
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