Art. 4

Condizioni per effettuare una visita virtuale in caso di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili

In vigore dal 10 dic 2025
Condizioni per effettuare una visita virtuale in caso di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili Il verificatore può optare per una visita virtuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti: (a) circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili al di fuori del controllo del gestore e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita in loco fisica; (b) la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale si basa sull’esito dell’analisi dei rischi; (c) il verificatore ha identificato e attuato le misure necessarie a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti.
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