Art. 4
Condizioni per effettuare una visita virtuale in caso di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili
In vigore dal 10 dic 2025
Condizioni per effettuare una visita virtuale in caso di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili
Il verificatore può optare per una visita virtuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili al di fuori del controllo del gestore e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita in loco fisica;
(b)
la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale si basa sull’esito dell’analisi dei rischi;
(c)
il verificatore ha identificato e attuato le misure necessarie a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione delle emissioni del gestore è priva di inesattezze rilevanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2546:oj#art-4